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Descrizione

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Requisiti

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Modulistica e Avvio Pratica

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Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011

 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:

  • Possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
  • Essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi: insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale; assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; possesso della qualifica professionale di estetista rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la Camera di Commercio di appartenenza ai sensi dell’art.13 della legge n.40/2007. L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge n. 1/1990 anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.

Requisiti oggettivi:

L’attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata: a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato; presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Prima della presentazione della SCIA occorre verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Descrizione

L’attività di panificazione è relativa alla produzione di pane e concerne l’intero processo della lavorazione da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. L’artigiano panificatore svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

Requisiti

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Modulistica e Avvio Pratica

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Modello SCIA panificatori pdf
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Descrizione

L’attività di estetista comprende tutti i trattamenti e le prestazioni eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al D.M. Ministero dello sviluppo economico n.110 del 12/05/2011, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n.713.Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443.Alle imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n.114/1998 s.m.i.L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.

Requisiti

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