PugliaRegione Puglia + TarantoProvincia di Taranto 

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti  e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati.

Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011.

Requisiti professionali: 
Possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la Camera di Commercio di appartenenza ai sensi dell’articolo 13 della Legge 40/2007.

L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività

Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti edilizio e di igiene, riepilogati di seguito.
È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.


REQUISITI IGIENICO SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER L’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA ed AFFINI

A) – REQUISITI STRUTTURALI GENERALI

- Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento Edilizio: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..

- Se l’attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l’acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.

- Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell’aria, con sia la dichiarazione di  conformità e sia la relazione tecnica, quest’ultima conforme a quanto previsto all’art. 3.4.7. lett. “a” e “b” del Regolamento di Igiene.

- La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.

- I pavimenti dell’esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.

- Le pareti dell’esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.

- Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell’art. 42 e/o 48 del Regolamento Edilizio, deve essere accessibile dall’interno dell’esercizio ed a uso esclusivo dell’attività ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene; inoltre deve essere:

  • dotato di regolare antibagno;
  • dotato di lavello a comando non manuali;
  • dotato di porta dell’antibagno del tipo a tenuta;
  • dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso;
  • dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
  • presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell’Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.

- Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell’altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell’utente.

- Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento d’Igiene.

B) – DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DALL’ART. 3.12.8 DEL REGOLAMENTO D’IGIENE

- La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all’esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura.

- Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.

- Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.

- Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso.

C) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE

- E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.

- E’ richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.

- Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.

D) – DISINFEZIONE

- Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata ai sensi dell’art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.

(*) Altezze dei locali: si considera l’altezza media ponderale dei locali.

(**) Aerazione naturale diretta: deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo ai sensi dell’art. 42.3 del Regolamento Edilizio, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato ai sensi dell’art. 42 del  Regolamento Edilizio.

(***) Superfici dei locali: un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Edilizio.

N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore.

Le attività di acconciatore ed estetista sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ed alla contestuale Comunicazione al Servizio Igiene Sanità Pubblica, e non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

 Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

 Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio, ovvero, l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio.

 L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

 

ACCONCIATORI

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un  corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

 

ESTETISTI

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

 Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata  prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 o nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • artt. 77 e 78, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
  • art. 10, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche", così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
  • legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore";
  • legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista";
  • legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini";
  • D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222.

 

 

Modulistica e Avvio Pratica

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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/03/2019.

Allegati:

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regolamento pdf 
indicazioni tecniche pdf

Compito del SUAP è quello di fornire informazioni agli utenti circa le pratiche attivabili attraverso lo sportello e di mettere a disposizione tutta la modulistica necessaria.

In questa sezione vengono pubblicate le informazioni necessarie all’avviamento delle pratiche di competenza del SUAP.

Selezionando una delle attività è possibile consultare la relativa scheda informativa.

In essa sarà possibile reperire informazioni quali:

  • spiegazione dell’attività,
  • modalità di avviamento della pratica,
  • requisiti,
  • normativa di riferimento,
  • fasi previste dall'iter amministrativo,
  • modulistica da scaricare.

Attraverso questa sezione, selezionando il bottone “Avvia la pratica” nella scheda relativa alla modulistica sarà possibile inserire i dati ed i documenti per inoltrare la richiesta.

 

SUAP - Agricoltura

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Modulistica per l'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli word
Modulistica per la richiesta del permesso per la raccolta funghi word
Procura speciale di delega pdf
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SUAP - Attività artigianali

Per attività artigianali si intendono:

- attività di servizi alla persona, quali acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del benessere, tatuatori e piercing;
- attività nel settore dell’alimentazione, quali gelaterie, rosticcerie, kebab, gastronomie;
- attività nel settore non alimentare, quali fabbri, falegnami, fotografi, orafi, vetrai, sarti.

Sono attività artigianali tutte quelle attività svolte da imprenditori artigiani. Per imprenditore artigiano si intende colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

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Acconciatori ed Estetisti link icon
Affido di poltrona per acconciatore o cabina per estetista link icon
Panificatori link icon
Tatuatori e piercing link icon
Tintolavanderia link icon
 

 

SUAP - Attività di intrattenimento

Descrizione

Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza dell’intervento della pubblica amministrazione a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità. In particolare per intrattenimento si intendono attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, parchi divertimento e giostre, per spettacolo si intendono attività a cui il pubblico partecipa passivamente come nel caso di spettacoli di danza.

Regolamenti

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Regolamento Arte di strada pdf 
Regolamento per commissione comunale vigilanza locali di pubblico spettacolo pdf


Modulistica:

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SCIA Arte di strada word
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Allegati:

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SUAP - Commercio in sede fissa

Descrizione
Per commercio in sede fissa (su area e locali privati) si intende la vendita sia al dettaglio che all'ingrosso di merci, alimentari e non alimentari, effettuata in modo professionale. Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Modulistica :

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Richiesta autorizzazione vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) D.Lgs.233/06 art.112-quarter, convertito in L.248/06 pdf
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SUAP - Commercio su aree pubbliche


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Commercio su aree pubbliche
 link icon
Modulistica per manifestazioni temporanea su area pubblica word
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SUAP - Forme speciali di vendita al dettaglio

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Spacci interni                                                                        

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SUAP - Dehors - Spazio esterno di un pubblico esercizio

Descrizione

Per dehors si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
Il dehors è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare. La concessione relativa viene in questo caso rilasciata per un periodo complessivo di tre anni, con possibilità di rinnovo mediante nuova istanza.

Modulistica :

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Indicazioni tecniche relative al regolamento per i dehors word
Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors word
Domanda Dehors - Dichiarazione asseverata - DC-2a e DS-2a pdf 
Domanda Dehors - Richiesta parere ASL pdf 
Domanda di occupazione continuativa di suolo pubblico con dehors annesso mod. dc-1 pdf 
Domanda di occupazione continuativa di suolo pubblico con dehors per vvu dc-1c pdf 
Domanda di occupazione continuativa di suolo pubblico o privato mod. dc-1a pdf
Domanda di occupazione stagionale di suolo pubblico con dehors mod. ds-1 pdf 
Domanda di occupazione stagionale di suolo pubblico con dehors per vvu ds-1c pdf 
Domanda di occupazione stagionale di suolo pubblico o privato mod. ds-1a pdf 
Rinnovo Dehors mod. DC-2 pdf 
Rinnovo Dehors mod. DS-2 pdf 
Voltura Dehors mod. DS-3 pdf 
Voltura domanda di occupazione continuativa mod. dc-3 pdf 
Schema di relazione tecnica mod. dc-1b e ds-1b pdf 
Tipologia di occupazione suolo pubblico mediante dehors excel
Procura speciale di delega pdf 
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SUAP - Edilizia Produttiva

Descrizione

Le attività edilizie, salvo i casi di manutenzione ordinaria e particolari casi di eliminazione di barriere architettoniche in fabbricati non vincolati, sono soggette a titoli abilitativi quali:

• Comunicazione attività edilizia libera
• S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – EDILIZIA
• D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) – EDILIZIA
• RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

che nel caso specifico dello Sportello Unico Attività Produttive comprende il Permesso di Costruire e tutti gli atti endoprocedimentali (VV.F., ASL/TA, PROVINCIA, SOPRINTENDENZE ecc.), finalizzati a consentire la realizzazione di un impianto produttivo di beni e servizi, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, senza tuttavia sostituirli. Per tutti i fabbricati adibiti ad attività economiche, come identificate dal DPR 447/98 e s.m.i., il titolo abilitativo è rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sulla base dell’istruttoria tecnica dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune ove è sito l’immobile o il terreno oggetto dell’intervento edilizio.

Modulistica :

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SCIA segnalazione certificata inizio attività  
PDC permesso di cotruire titolo unico  
CIL per interventi di edilizia libera  
CILA per interventi di edilizia libera  
SCIA alternativa al PDC  
SCIA  Agibilità pdf 
Soggetti coinvolti pdf
Relazione tecnica di asseverazione pdf 
Valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 (Prevenzione incendi) pdf 
Procura speciale di delega pdf 
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SUAP - Licenze trasporto non di linea

Le attività assicurate dal Servizio, oltre a quelle riferite al trasporto di linea, riguardano la gestione amministrativa e tecnica del trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente, in seguito denominato NCC autobus o autovetture. Per il trasporto pubblico non di linea le attività si riferiscono a:

- trasferimento di licenze (taxi e NCC autovetture) e rilascio autorizzazioni NCC autobus
- gestione dei turni del servizio taxi e dei cambi turno
- controllo e registrazione delle sostituzioni auto, sostituzioni alla guida, elevazione di sanzioni disciplinari e/o revoche delle licenze per le violazioni al regolamento comunale

A queste attività, rivolte prevalentemente ai circa 2.500 operatori del settore taxi e NCC autovetture, si affiancano infine quelle riservate all' utenza per tutte le segnalazioni relative a:
smarrimento di oggetti a bordo del taxi
disfunzioni del servizio di trasporto non di linea, ivi comprese le violazioni commesse dai tassisti e dai noleggiatori.

Modulistica :

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Richiesta di Voltura NCC Autovettura/Taxi  pdf
Rimborso carburante  pdf
Modello Rinnovo Annuale per NCC con Rimessa Autobus di Licenze Definitive e Licenze Temporanee (L. 218/2003)  pdf
Modello Rinnovo Annuale per NCC Autovettura e Servizio Pubblico da Piazza (TAXI)  pdf
Domanda di Sostituzione Autobus - Autovettura - Taxi per NCC  pdf
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) pdf 
Procura speciale di delega per NCC pdf
Richiesta assegnazione licenza temporanea NCC - autobus ai sensi della Legge 218 pdf 
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SUAP - Palestre e centri sportivi

Descrizione

Per palestra (Centri sportivi polifunzionali, scuole di danza...) si intende il luogo in cui si eserciita, a scopo ludico e ricreativo, l'attività fisica senza l'affluenza di pubblico esterno.

Modulistica :

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SUAP - Pas e Aua

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

La PAS è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori

Modulistica :

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Procedura Abilitativa Semplificata  pdf
Procura speciale di delega  pdf


Autorizzazione unica ambientale (AUA)

L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.

Modulistica :

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Autorizzazione Unica Ambientale  pdf
Procura speciale di delega  pdf

 

SUAP - Pubblici esercizi

Descrizione

Per pubblico esercizio s'intende, ai sensi della legge italiana, un locale aperto al pubblico in cui si svolga un'attività di impresa avente come oggetto la prestazione di servizi al pubblico. L'autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio è rilasciata dal comune, previa domanda finalizzata ad ottenere apposita licenza. La domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 TULPS deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.Tale licenza volge anche funzione di autorizzazione.

Modulistica :

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Strutture Turistico Ricettive link icon
Somministrazione link icon
Sale gioco ed installazione giochi link icon
Palestre e centri sportivi link icon
Stabilimenti balneari link icon
Agricoltura link icon
Cessazioni varie pdf 
Modulistica autocertificazione generica pdf 
Modulistica per l'autocertificazione relativa agli immobili ultimati antecedentemente all’anno 1934 word 
Modulistica per l'autocertificazione art. 25 dpr 380/2001 word
Modulistica autocertificazione attestante l’idoneità all’uso dichiarazione sostitutiva word
Procura speciale di delega pdf 
INVIO PRATICA TELEMATICA link icon

 

SUAP - Rilascio licenze ai sensi del TULPS

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SCIA - Attività di agenzia d'affari link icon
Domanda licenza o rinnovo istruttore per svolgere l'attività di istruttore di tiro a segno
 link icon
Domanda di autorizzazione o rinnovo per l'attività di istruttore o direttore di tiro a segno
 link icon
Domanda di autorizzazione o rinnovo per l'esercizio del mestiere di FOCHINO
link icon 
Richiesta vidimazione registri (Giusta Risoluzione Ministeriale N.45757 del 19/03/2014,"i registri delle operazioni giornaliere di cui all'Art. 128 del Tulps, non sono soggette ad alcuna imposta di bollo") pdf 

 

SUAP - Sale gioco ed installazione giochi

Descrizione

Apertura di nuove sale giochi e l’installazione di apparecchi da intrattenimento in pubblici esercizi.

Modulistica :

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Apertura sale giochi link icon
Installazione giochi link icon
Richiesta Tabella giochi proibiti pdf
INVIO PRATICA TELEMATICA link icon

 

SUAP - Stabilimenti balneari

Descrizione

Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite unitariamente in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
I titolari possono effettuare, nel solo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, anche la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente agli utenti dello stabilimento, diversamente, la somministrazione anche a soggetti terzi rispetto agli utenti dello stabilimento è soggetta alle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLOoutput onlinepngtools
INVIO PRATICA TELEMATICA link icon

 

SUAP - Strutture Turistico Ricettive


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Strutture extra ricettive link icon
Strutture ricettive – alberghiero link icon
Agriturismi link icon
Strutture turistiche (L.R. 11/1999) link icon

 

SUAP - Somministrazione


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In sede fissa permanente link icon
Stagionale link icon
Accessoria ad altra attività permanente link icon

 

SUAP - Pubblicità ed insegne di esercizio

INSEGNE D'ESERCIZIO

Il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo comunica che, a partire dalla data di pubblicazione del seguente avviso, sarà possibile fare domanda di autorizzazione all’installazione di insegne d’esercizio, attraverso il portale telematico di InfoCamere.
La modalità di registrazione per l’invio telematico delle istanze, è presente al seguente link

Normativa di riferimento:

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Art. 23 Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 aggiornato alla Legge 23 marzo 2016, n. 41 link icon
 D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 link icon
 Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, approvato con delibera di C.C. nr. 37 del 28.03.2002 e ss.mm.ii. link icon


Allegati:

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AUTORIZZAZIONE INSEGNE D'ESERCIZIO 1.pdf pdf 
 DICHIARAZIONE STATICITÀ IMPIANTO PUBBLICITARIO.pdf pdf
MOD. F23 EDITABILE.pdf pdf
NULLA OSTA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.pdf pdf 
Procura speciale di delega.pdf pdf
INVIO PRATICA TELEMATICA link icon

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/03/2019.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18/06/2019 sono state approvate le tariffe d'uso temporaneo.

Con Deliberazione di G.C. n. 31 del 6/02/2020, Deliberazione di G.C. n. 374 del 27/10/2021 e Deliberazione di G.C. n. 29 del 14/07/2022 sono state integrate le tariffe d'uso temporaneo.

 

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