- 1. Presentazione dell’istanza e contestuale avvio del procedimento
- 2. L’ufficio comunale comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria con la determinazione dell’importo degli oneri da corrispondere per lo svincolo del prezzo massimo di cessione e le modalità di pagamento
- 3. Pagamento degli oneri dovutI
L’art 2 del già citato DM MEF 151/2020 prevede al c.1, 2 “Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile.”
- 4. A seguito del pagamento degli oneri dovuti, il Responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale di accertamento dell'entrata chiuderà il procedimento.
- 5. Stipula della convenzione del richiedente con il comune di Taranto, con trascrizione e registrazione della convenzione, a carico del procedente.
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Ai sensi dell’art 3 del già citato DM MEF 151/2020 prevede al c.3 “ In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.”
In base all’art.31 c.49-bis della L.448/1998 il Comune ha tempo 90 Giorniper chiudere il procedimento dalla data di ricezione dell'istanza, certificata dal numero di protocollo. Tali termini verranno sospesi nelle more del pagamento degli oneri o dell’invio dell’eventuale documentazione integrativa richiesta d’ufficio.