Ai sensi dell’ art. 2, comma 1, della l. n. 84 del 2006, per tintolavanderia si intende l’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, di indumenti, capi e accessori per l’ abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’ uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Per lavanderia a gettoni come una impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.
La circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012 ha poi specificato che presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco o trattamenti di smacchiatura, stireria etc., per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’ impresa.
Le attività di tintolavanderia e lavanderia a gettoni sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ed alla contestuale Comunicazione al Servizio Igiene Sanità Pubblica.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 di “ Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno (c.d. direttiva Bolkenstein);
- Risoluzione n. 31045 del 18/2/2011;
- L. n. 84 del 2006 “Disciplina dell’ attività professionale di tintolavanderia”;
- Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012;
- D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 (c.d. Legge Madìa);
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 28/09/2017.
Modulistica e Avvio Pratica