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Per Commercio su Area Pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su strade, piazze ed ogni altra area destinata a uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su area pubblica può essere esercitato:

Su posteggi dati in concessione: di tipo “A” che richiedono il rilascio di una Autorizzazione Amministrativa per l’ esercizio del commercio e la concessione di un posteggio o stallo.
In forma itinerante: tipo “B” che richiedono la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

Riferimenti normativi

  • art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012
  • D.Lgs. 222 del 25/11/2016;
  • Legge Regione Puglia n. 24 del 16/04/2015;
  • Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017.

 

1) AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO (TIPO “A”)

 

Assegnazione posteggi liberi mercati giornalieri e settimanali della Città di Taranto

Le persone fisiche, società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite che vogliono esercitare l’attività di vendita in posteggi liberi dei mercati cittadini devono partecipare al Bando che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sul sito ufficiale del Comune di Taranto, nell'apposita sezione, utilizzando i modelli di domanda allegati agli stessi.

 

Subingresso in attività di commercio su area pubblica con posteggio

Il subingresso consiste nel trasferimento della gestione (esempio fitto d’azienda) o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale e tutti gli obblighi e diritti ad essa collegati;

Il subingresso nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 60gg dall’atto notarile di cessione d’azienda o entro 6 mesi dalla morte del titolare (subentro mortis causa);

La comunicazione di subingresso comporta anche la consegna dell’autorizzazione commerciale originaria al subentrante, conservando la scadenza originaria sia dell’autorizzazione commerciale sia della concessione del posteggio;

 

2) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (TIPO “B”)

 

SCIA Inizio Attività Commercio Itinerante

La S.C.I.A. per l'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita:

a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate su tutto il territorio nazionale, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Nel Comune di Taranto vige l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 09/08/2017  nella quale sono riportate le zone dove la vendita in forma itinerante è vietata;
a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ;
alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati nella segnalazione.

Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare e/o somministrazione di bevande ed alimenti, è necessario il possesso del requisito professionale per la somministrazione e commercializzazione di bevande ed alimenti.

E’ vietato vendere in forma itinerante prodotti ittici e funghi, tranne che non sia effettuata con mezzi opportunamente attrezzati muniti di autorizzazione sanitaria.

Un operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può presentare una sola S.C.I.A. per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante come nuova attività.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

 

Requisiti morali:

I soggetti indicati nell' articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono possedere i requisiti di cui:

- all' art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);

- all' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59,

 

Requisiti professionali:

In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti previsti dall' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

Le summenzionate operazioni avvengono tramite presentazione di SCIA in modalità telematica sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.

Il sito istituzionale del Comune di Taranto è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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