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Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. La TASI non è dovuta sui terreni agricoli e incolti, sulle abitazione principali e sugli immobili ad esse equiparati (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sui rifugi alpini non custoditi, sui punti di appoggio e i sui bivacchi, nonché sugli immobili esenti dall’IMU in base alle precedenti lettere da b) a o).

 

Soggetti passivi della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del 80 %del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l’occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del 20 %; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

 

Il pagamento per il 2016 dovrà avvenire in due rate:

 

a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2015; 

 

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

 

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ototbre, si applicheranno anche per il 2016 le alqiuote previste per il 2015.

 

– Per l’anno 2016 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote:

 

• per abitazione principale (cat. A1 / A8 / A9) ________0,25___ %

• per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 %

• per altri immobili _____0,00 ___%

• per fabbricati cat. D4-D5-D7 ____0,08_____ %

 

– A favore dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, e già pensionati nei paesi di residenza, la TASI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un’unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

 

– La base imponibile è ridotta del 50% per:

 

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

 

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili

 

• per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune

 

– Il pagamento della TASI può essere effettuato sia con modello di versamento F24, sia con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è L049.

 

– I Codici tributo da utilizzare nel 2016 per la TASI sono:

 

"3958" denominato "TASI –tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

 

"3959"denominato"TASI –tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, Legge n. 1 47/2013 e succ. modif."

 

"3960" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

 

"3961" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

 

"3962denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI"

 

"3963" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI"

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