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Nota di lettura: quelle che seguono sono indicazioni di massima. Si raccomanda di attenersi alla legislazione vigente e alle direttive dei competenti organi di controllo, ai quali rivolgere ogni richiesta di chiarimento.

 

BILANCIO PREVENTIVO/DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPESA DELLA LISTA

 

Il bilancio preventivo è obbligatorio per i Comuni al di sopra dei 50.000 abitanti.

 

Nei Comuni sopra i 10.000 abitanti è possibile prevedere nello Statuto o in un Regolamento la dichiarazione preventiva di spesa.

 

Nel Comune di Taranto tale adempimento è previsto nello Statuto che rinvia al regolamento consiliare che, a sua volta, in modo generico all’art. 37 prevede la pubblicità delle spese elettorali.

 

 

LIMITI DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art. 13 L. 96/2012)

 

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti  e non superiore a 500.000  abitanti,  i limiti di spesa per la campagna elettorale sono i seguenti:

 

- Candidato alla carica di sindaco: la somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali, risultante dall’ultima revisione in cui si scrive.

cifra massima € 249.689 (125.000 + € 1 per ogni elettore)

 

- Candidato alla carica di consigliere comunale: la somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

cifra massima € 18.734,45 (12.500 + € 0,05 per ogni elettore)

 

-Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni:la somma risultante dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

cifra massima € 124.689 (€ 1 x ogni elettore)

 

Per le tipologie di spese elettorali si veda la Legge 10/12/93, n. 515, art. 11, commi 1 e 2.

 

 

Dichiarazione e Rendiconto spese elettorali e contributi dei singoli candidati e Nomina del Mandatario

 

MANDATARIO ELETTORALE (art. 7 legge n. 515/1993) Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

 

DICHIARAZIONE e RENDICONTO (art. 7 legge n. 515/1993) La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3) , della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 ( € 3.000,00), e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati ( dal saldo iniziale zero al saldo finale zero ). Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

 

MANDATARIO ELETTORALE

 

- solo per candidati sindaci o consiglieri

- non obbligatorio per spese < 2.500 € effettuate solo con denaro proprio

 

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d’appello il nominativo del mandatario elettorale che avrà il compito di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale (con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio).

 

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

 

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

 

Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

 

DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI  entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti (art. 7, comma 6 della L. 515/1993 come modificata dall’art. 13 della L. 96/2012)

 

- al Co.Re.Ge presso la Corte d’Appello di Bari e al Presidente del Consiglio Comunale

- al Co.Re.Ge la dichiarazione è obbligatoria anche per i candidati non eletti (mentre al Comune solo per quelli eletti)

- la dichiarazione, se prevista, va fatta anche in assenza di spese.

 

Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (in questo caso anche i candidati non eletti) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

 

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.

 

Per informazioni e modulistica: 

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Puglia presso la Corte d’Appello di Bari 

 word Modello A dichiarazione e rendiconto

 word Modello B dichiarazione e rendiconto

 

LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAI CANDIDATI ELETTI E NON ELETTI (SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI).

 

 

 

 

Responsabili del procedimento elettorale:

 

Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo

 

Responsabile del procedimento, Dott. Stefano Argento

099/4581187

  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Assistente al RUP, Ing. Giuseppe Caliandro

099/4581562

Il sito istituzionale del Comune di Taranto è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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