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Controllo della Corte dei conti – sezione regionale di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2022 nei comuni con oltre 30.000 abitanti siti nella Regione Puglia

 

Vista la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato e s.m.i.;

 

Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i., recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

 

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata Legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33 comma 3 lett. a) del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

 

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della Legge 6 luglio 2012 n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

 

Considerata la necessità di informare i soggetti obbligati alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la documentazione che dovrà essere inviata;

 

SI RENDE NOTO

 

1. L’obbligo di rendicontazione a questo Collegio sussiste esclusivamente per le spese sostenute da partiti, liste o movimenti.

 

2. Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale per i quali sussiste l’obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 515/1993.

 

3. I rendiconti dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) essere firmati da una persona fisica che rappresenti il partito, lista o movimento quale soggetto presente nelle liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale o del candidato sindaco, o quale soggetto formalmente nominato delegato di lista per le operazioni elettorali, oppure quale soggetto che ricopra cariche riferibili ad organi della formazione politica; si richiede inoltre un riferimento telefonico e di posta elettronica della persona che firma il rendiconto;

b) indicare l’ammontare dei finanziamenti con il dettaglio delle singole fonti, specificando, anche, l’elenco dei nominativi degli eventuali finanziatori con l’indicazione dei contributi dagli stessi erogati;

c) indicare l’ammontare delle spese sostenute, espressamente classificate o comunque chiaramente riconducibili alle categorie previste dall’art. 11 della Legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13 comma 6 della Legge n. 96/2012;

d) al rendiconto dovrà essere allegata, in originale o in copia chiaramente leggibile, la documentazione relativa alle spese rendicontate; la suddetta documentazione dovrà essere raggruppata e numerata secondo le voci di spesa indicate nel prospetto di rendiconto – parte seconda;

e) l’obbligo di rendicontazione sussiste anche qualora non siano state sostenute spese né fosse stata effettuata alcuna raccolta di fondi;

f) i rendiconti e la documentazione relativa alle spese rendicontate devono essere trasmessi direttamente alla Sezione di controllo della C.d.C. Puglia da ciascun rappresentante di partito, lista o movimento, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale.

 

La trasmissione dovrà avvenire inviando la documentazione all’indirizzo di posta certificata della sezione di controllo della Corte dei conti della Puglia – collegio di controllo sulle spese elettorali.

 

Dell’adempimento sarà data comunicazione al Presidente del consiglio comunale eletto da parte della Sezione regionale di controllo.

 

Si rammenta, infine, che il mancato invio dei rendiconti entro il predetto termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (compresa tra euro 50.000 ed euro 500.000), prevista dall’articolo 13 comma 7 della Legge n. 96/2012, modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116.

 

 

Per informazioni e modulistica: 

Corte dei conti della Puglia – collegio di controllo sulle spese elettorali

 word Modelli rendiconto

 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento elettorale:

 

Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo

 

Responsabile del procedimento, Dott. Stefano Argento

099/4581187

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Assistente al RUP, Ing. Giuseppe Caliandro

099/4581562

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