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IMU anno 2016

 

Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

 

– Sono soggetti passivi dell’IMU:

 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

 

b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

 

c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

L’imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

 

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;

 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale;

 

g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

 

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

 

i) i fabbricati con destinazionead usi culturali di cui all’articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;

 

l) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;

 

m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

 

n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

 

o) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica;

 

p) i terreni agricoli e quelli incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

 

q) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ovunque siano ubicati

 

Sono assimilati ad abitazione principale:

 

a) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;  

 

b) l’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;  

 

– A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categore catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una detrazione di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso;

 

Il pagamento per il 2016 dovrà avvenire in due rate:

 

 a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2016;

 

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

 

In caso di mancata pubblicaizone entro il 28 ototbre, si applicheranno anche per il 2016 le alqiuote previste per il 2015.

 

– Per l’anno 2016 l’IMU è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote:

 

• per abitazione principale (cat.A1 / A8 / A9) ________0,4 ____ %

• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituti in attuazione

dell’art.93 del decreto del presidnete della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 …………………………………. ________0,4 ____ %

• per terreni _ 1,06______ %

 

• per altri immobili ____ 1,06______ %

 

– È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l’aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

 

– La base imponibile è ridotta del 50% per:

 

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

 

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili

 

• per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune

 

– I Codici tributo da utilizzare nel 2016 per l’IMU sono:

 

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";

 

"3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

 

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

 

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

 

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

 

"3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

 

"3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

 

"3925" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

 

"3930" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

 

 Il pagamento dell’IMU può essere effettuato sia con modello di versamento F24, anche che con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è L049.

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