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CONFERENZA DEI SERVIZIDESCRIZIONE La conferenza di servizi viene convocata dall'amministrazione procedente quando: - sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo; - deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. In questo caso essa deve essere obbligatoriamente indetta; - l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, essa è convocata, anche su richiesta dell'interessato, per l'adozione del provvedimento finale; - occorre l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza può essere indetta, previa informale intesa, anche da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro 15 giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). |
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