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::Procedimenti

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Legenda:

T0 presentazione della domanda allo S.U.A.P.: avvio del Procedimento Unico

T1 invito agli Enti competenti a pronunciarsi entro i termini (90 giorni, ovvero 120 giorni se necessita di VIA, più eventuale richiesta di proroga non superiore a 60 giorni)

T2 eventuale richiesta di integrazioni documentali e trasmissione all'interessato: sospensione dei termini

T0' presentazione documentazione integrativa: ripresa della decorrenza dei termini

T3 pronuncia negativa di uno o più Enti (a), ovvero mancata pronuncia di uno o più Enti (b)

T4 trasmissione pronuncia negativa e rigetto istanza: conclusione del Procedimento

T4' eventuale richiesta dell'interessato della convocazione di una CdS per discutere le modifiche al progetto affinché possa avere esito positivo

T5 il RdP convoca una CdS al fine di ottenere le pronunce necessarie

T6 la CdS si riunisce e fissa i termini entro cui concludere l'istruttoria e comunque entri termini previsti al c.7, art.4, dpr 447/98

T7 la CdS assume la determinazione che tiene luogo del provvedimento conclusivo e di ogni consenso richiesto dalla vigente normativa

T8 comunicazione esito CdS e conclusione del Procedimento

T5' il Sindaco, su richiesta dell'interessato, convoca la CdS in contraddittorio

T6' la CdS in contraddittorio si riunisce e indica le modifiche da apportare al progetto perché possa essere approvato

T7' la CdS redice un verbale con il quale l'interessato si impegna ad apportare al progetto le modifiche prescritte

N.B. Il procedimento si conclude entro il termine di 150 giorni (ovvero 270 in presenza di V.I.A.); la disciplina della Conferenza di Servizi prevede che la conferenza assuma le decisioni a maggioranza dei partecipanti e, pertanto, l'eventuale mancata pronuncia di uno o più Enti, ad eccezione di quelli preposti alla tutela ambientale, paesaggistica e della salute dei cittadini, non compromette né l'esito della CdS né il rispetto dei termini. Il caso di dissenso espresso da una o più amministrazioni in ordine alla determinazione assunta a maggioranza dei partecipanti è disciplinato dall'art. 14 quater della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 12 della legge n. 340/2000 (Legge annuale di semplificazione 1999).