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    Ici 2008
Aliquota per abitazione principale 7 per mille

solo per le categorie catastali A1, A8 e A9
(la categoria catastale è quella che risulta in Catasto e, se non variata, quella che è riportata sull’atto notarile)
Aliquota per altri fabbricati 7 per mille
Aliquota per aree fabbricabili 7 per mille
Aliquota per terreni agricoli 7 per mille
Abitazione non locata 9 per mille
L'immobile deve risultare non locato alla scadenza del pagamento del saldo ICI per l'anno 2008 (16 dicembre 2008) e tale condizione di immobile non locato deve persistere almeno dall’1-1-2006; agli immobili che alla data di scadenza del 16 giugno 2008 risultano locati con regolare contratto registrato viene applicata l'aliquota del 7 per mille indipendentemente dalla situazione precedente
Abitazione concessa ad uso gratuito con regolare contratto registrato a parente entro il primo grado a condizione che l’unità immobiliare costituisca abitazione principale del beneficiario 7 per mille
Coloro che hanno intenzione di concedere l'immobile in uso gratuito entro l’anno potranno pagare l'acconto ICI (16 giugno 2008) con l'aliquota del 7 per mille; in sede di pagamento del saldo ICI (16 dicembre 2008), qualora l'immobile non sia stato regolarizzato con contratto registrato, dovrà essere pagato, per l'intero anno, anche il conguaglio fra l'aliquota del 7 per mille e quella del 9 per mille
Abitazione locata con regolare contratto registrato 7 per mille
Coloro che hanno intenzione di concedere l'immobile in locazione entro l’anno potranno pagare l'acconto ICI (16 giugno 2008) con l'aliquota del 7 per mille; in sede di pagamento del saldo ICI (16 dicembre 2008), qualora l'immobile non sia stato regolarizzato con contratto registrato, dovrà essere pagato, per l'intero anno, anche il conguaglio fra l'aliquota del 7 per mille e quella del 9 per mille


DICHIARAZIONE ICI
ABITAZIONI LOCATE
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

I cittadini che intendono usufruire dell’aliquota per “abitazione concessa ad uso gratuito” e per “abitazione locata” potranno presentare la Dichiarazione ICI 2008 per locazione o uso gratuito entro i termini del pagamento del saldo (16 dicembre 2008) su apposito modello che può essere ritirato anche presso l’Ufficio ICI

UNITA’ IMMOBILIARI ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9

Sulla base dell’art. 3 del Regolamento comunale ICI, sono escluse dall’ICI:

l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che il nucleo familiare non possieda su tutto il territorio nazionale altri immobili e terreni agricoli e/o edificabili. L’applicazione del beneficio sopraindicato è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altri redditi;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari

le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, intendendosi per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, inoltre si considera pertinenza l'unità catastale non compresa nell'edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ma che ad essa è durevolmente ed esclusivamente asservita.

DETRAZIONI
solo per le categorie catastali A1, A8 e A9

€ 104,00 dall’imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari ha la residenza anagrafica) ed alle eventuali pertinenze (box, garage, posto auto, cantina, soffitta);
€ 155,00 ad anziani titolari di pensione minima I.N.P.S. per l’unità immobiliare posseduta, adibita ad abitazione principale a condizione che il nucleo familiare non possieda su tutto il territorio nazionale altri immobili e terreni agricoli e/o edificabili. L’applicazione del beneficio sopraindicato è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altri redditi;
€ 155,00 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non possiedano altre unità immobiliari e terreni agricoli e/o edificabili sull’intero territorio nazionale e che la stessa non risulti locata


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