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Ritardato Pagamento
Ravvedimento Operoso
Ritardato Pagamento
Ravvedimento operoso anno 2007
I contribuenti che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo l’importo dovuto per l’acconto 2007, possono usufruire del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) entro un anno dall’omissione (entro il 30/06/2008).
Il ravvedimento potrà essere utilizzato a condizione che la violazione non sia stata contestata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’interessato non abbia avuto formale conoscenza.
Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA (importo non pagato) + SANZIONE (calcolata sull’importo non pagato) del 3,75% se effettuato entro 30 gg. dal giorno successivo alla scadenza di legge ovvero, del 6% in caso di pagamento oltre i 30 gg. ma entro un anno dalla scadenza di legge dei versamenti + INTERESSI MORATORI del 2,5% (conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento. Il tasso è del 2,5% annuo, con maturazione giorno per giorno).
Ravvedimento operoso Anno 2006
I contribuenti che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo l’importo dovuto per il saldo 2006, possono usufruire del ravvedimento operoso entro un anno dall’omissione (entro il 20/12/2007).
Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA (importo non pagato) + SANZIONE (calcolata sull’importo non pagato) del 6% + INTERESSI MORATORI del 2,5% annuo conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla data di legge e fino alla data dell’effettivo versamento.
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